fusione eterogenea di società
possedute da unico socio o da più soci nella stessa proporzione
Not. Domenico Pallottino
19.11.2001
Una Srl ed una Snc
debbono fondersi per incorporazione della seconda nella prima.
1) Qualora i soci
dell'incorporante partecipino all'incorporanda Snc nella stessa identica
misura, ritenete applicabile la cd. procedura semplificata prevista
dall'art.2504 quinquies, c.c.?
2) Occorre anche la
perizia ex art. 2498 cc?
Sul primo punto mi
sembra che vi sia un orientamento in tale senso come ho verificato anche nella
"Rassegna Omologhe-Operazioni straordinarie"; del resto la relazione
degli esperti per la congruità del rapporto di cambio è posta nell'interesse
dei soci delle società partecipanti alla fusione e solo indirettamente in
quello dei terzi.
Quanto al secondo,
il Trib. Udine 04.04.1998, in Le Società-Rassegna di Giurisprudenza, ritiene
necessaria la predisposizione di una situazione patrimoniale redatta con
l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio ex art. 2501 ter c.c.
Not.
Lorenzo Turconi
20.11.2001
Due massime del
Tribunale di Milano possono esserti utili:
- la prima del
1994: "nel caso di fusione fra più società ciascuna interamente posseduta
da un unico socio, ovvero dagli stessi soci i quali ne possiedano tutte le
azioni o quote nelle medesima proporzione, in applicazione analogica della
disposizione prevista dall'art. 2504 quinquies, c.c., non si richiede la
relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio";
- la seconda del
1996: "nel caso di fusione tra una società di capitale e una società di
persone possedute da soci che possiedono tutte le azioni o quote nelle medesima
proporzione, pur non essendo richiesta la relazione dell'esperto sulla congruità
del rapporto di cambio, è necessaria la relazione di stima della
società incorporanda, quando la società incorporante di capitale deliberi
un aumento di capitale in funzione della fusione".
Così il Tribunale
di Milano argomenta la sua massima:
"Pertanto,
ove la società incorporante intenda procedere ad un aumento di capitale, la
delibera deve essere corredata dalla relazione di stima del patrimonio della
società di persone che viene incorporata. Questa stima infatti non è richiesta
a fini comparativi dei patrimoni delle società interessate alla fusione ma al
fine di attestare l'effettività dell'apporto patrimoniale della società di persone
che viene imputato al capitale della società risultante dalla fusione."
Direi pertanto che
non è necessaria la relazione di stima e qualora tu non proceda ad aumentare il
capitale sociale della incorporante non è necessaria la perizia.
Not. Luigi A. Miserocchi
20.11.2001
La citazione delle massime é esatta.
La seconda massima
però appare erronea: incorporare una società di persone comporta
"rischi" anche in assenza di un aumento di capitale dal momento che
la società di capitali incorporante assume una responsabilità illimitata per le
obbligazioni della società incorporata.
In questo caso
sembra poco sostenibile che si possa fare a meno della perizia.
Questo apre un
problema generale poco affrontato : cosa deve fare il notaio in presenza di
massime permissive palesemente erronee ?
Il seguire queste
massime lo esonererà da eventuali responsabilità quando ci sarà un ripensamento
giurisprudenziale?
Ne dubito